Chiedi all’esperto

Non trovi la risposta alle tue domande?
Desideri maggiori informazioni sull’uso dei nostri prodotti?
Hai bisogno di chiarimenti o informazioni?
Scrivici! Il nostro gruppo di esperti è a tua disposizione per rispondere alle tue domande su fitoterapia e cosmesi.

    Se vuoi approfondire e fare la tua domanda contattaci subito



    ACCETTO LA PRIVACY

    Domande e risposte

    Il fabbisogno energetico corrisponde alla quantità di energia necessaria all’organismo per compiere tutte le attività giornaliere. Idealmente corrisponde alla somma dell’energia necessaria al corpo per mantenere attive le funzioni vitali combinata alle richieste che dipendono dalle individuali attività quotidiane: in altre parole, il primo addendo corrisponde al “metabolismo basale”, mentre il secondo dipende dall’attività muscolare volontaria.
    Per perseguire correttamente e fisiologicamente il calo ponderale le condizioni necessarie sono due:

    1.   la riduzione delle entrate energetiche rispetto al dispendio giornaliero con una dieta ipocalorica adeguata,
    2.   l’aumento delle uscite attraverso la rimozione di abitudini sedentarie, ove del caso, e comunque accrescendo il dispendio energetico con l’attività fisica e il movimento.

    La seconda condizione resta determinante per la stabilizzazione di qualsiasi risultato raggiunto.

    Gli integratori alimentari possono sostenere il processo di dimagrimento, esercitando effetti diversi a seconda degli specifici costituenti, che sono la facilitazione del conseguimento della sensazione di sazietà, la limitazione/riduzione dell’assorbimento di nutrienti e conseguentemente di energia, la tendenza a ridurre il grasso corporeo e mantenere/aumentare la massa magra ed azioni di tipo termogenico.
    Il ruolo degli integratori è prevalentemente accessorio e tali prodotti vanno necessariamente abbinati ad una dieta varia ed equilibrata e ad uno stile di vita sano, con la modifica permanente di abitudini alimentari scorrette e lo svolgimento giornaliero di un buon livello di attività fisica (senza doversi necessariamente sottoporre a sforzi intensi e/o prolungati di tipo atletico).
    Il parere medico è indispensabile quando si decide di intraprendere una dieta dimagrante: soltanto una figura professionale del settore può contribuire in modo valido all’elaborazione di un piano alimentare corretto e nutrizionalmente bilanciato, adeguato per sostenere le specifiche esigenze organiche anche alla luce delle individuali condizioni di salute e caratteristiche fisiologiche.

    Non esistono quindi “diete miracolose” uguali per tutti o “pillole magiche”: risultati concreti e duraturi nel tempo, senza rischi per la salute, si possono ottenere principalmente modificando il proprio regime alimentare ed il proprio stile di vita: integratori alimentari di qualità possono risultare utili per raggiungere più velocemente gli obiettivi prefissati e per dare un sostegno alla propria forza di volontà e sono per questo definiti “coadiuvanti di diete ipocaloriche”.

    Al fine di dare una risposta quanto più chiara ed esaustiva possibile alle sempre più frequenti richieste della nostra clientela in relazione al delicato ed importante argomento relativo ai test cosmetici effettuati su animali, desideriamo confermare che Farmaderbe ha sempre privilegiato l’utilizzo di materie prime non testate su animali ne tantomeno ha mai commissionato tali test, attenendosi strettamente alla normativa vigente ed alle posizioni ufficiali Unipro (Associazione Italiana delle Imprese Cosmetiche).

    Desideriamo inoltre puntualizzare, a scanso di equivoci o libere interpretazioni, che la realizzazione sul territorio Comunitario di sperimentazioni animali sui prodotti finiti è proibita già dalla data 11 settembre 2004. Inoltre, con data 11 marzo 2009 è entrato in vigore il divieto stabilito dalla VII modifica della Direttiva Cosmetici (Direttiva 2003/15/CE) recepita in Italia dal D. Lgs. 50/2005 relativo all’immissione sul mercato di cosmetici oggetto di sperimentazioni animali. Da questa data viene quindi vietata la commercializzazione di prodotti la cui formulazione sia stata oggetto di sperimentazione animale dopo tale data, la commercializzazione di prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di una sperimentazione animale dopo tale data ed infine la realizzazione sul territorio comunitario di sperimentazioni animali relative ad ingredienti o combinazioni di ingredienti. Fanno eccezione i test per la valutazione della tossicità a lungo termine o sistemica che sono autorizzati fino al marzo 2013.

    Alla luce di quanto sopra ed in riferimento anche alla Raccomandazione della Commissione Europea del 7 giugno 2006 che stabilisce linee guida sull’uso di dichiarazioni relative all’assenza di sperimentazioni animali, sono da ritenersi completamente inutili la presenza di marchi o diciture in merito essendo queste aggettivazioni ad uso prettamente commerciale e di marketing.
    I prodotti cosmetici Farmaderbe riportano la dicitura “dermatologicamente testato” in quanto vengono sottoposti a test specifici di ipoallergenicità su volontari umani, condotti presso primari istituti di analisi accreditati dal Ministero della Salute.

    Per maggiori informazioni in merito a tutte le problematiche inerenti i prodotti cosmetici, vi invitiamo a visitare i siti:

    www.abc-cosmetici.it/
    www.salute.gov.it/sperimentazione-cosmetici
    ihcp.jrc.ec.europa.eu/alt-animal-testing/european-commission-reports-on-progress-in-the-development-of-alternative-methods-to-animal-testing-for-cosmetics

    La gravidanza rappresenta una delle fasi più delicate nella vita di una donna, che si trova spesso a riflettere sui possibili risvolti negativi di abitudini quotidiane ritenute innocue fino a poche settimane prima. Tantissime future mamme, ad esempio, si chiedono se la colorazione tricologica possa nuocere in qualche modo alla salute del nascituro.
    In effetti, sebbene colorazione e decolorazione dei capelli riguardino il fusto, ovvero la parte del capello che emerge dal cuoio capelluto, è possibile che le sostanze impiegate penetrino in minima parte nell’organismo, assorbite attraverso i vasi sanguigni che arrivano al cuoio capelluto.

    Per ovvi motivi etici non esistono studi specifici sulla sicurezza d’uso delle colorazioni tricologiche in gravidanza: il rischio che alcuni elementi chimici che si trovano nelle tinture siano dannosi per la formazione dell’embrione porta ragionevolmente a sconsigliare l’uso delle tinte in gravidanza, almeno nel primo trimestre che è il periodo più importante e delicato per lo sviluppo del bambino.
    Se la convivenza con qualche capello bianco o con un’antiestetica ricrescita è intollerabile, si consiglia di utilizzare colorazioni delicate prive di ammoniaca e resorcina, possibilmente a base acquosa, da applicare a circa mezzo centimetro dalla cute per ridurre al minimo il contatto del prodotto con la pelle. È inoltre opportuno distanziare il più possibile nel tempo le applicazioni.
    Le stesse precauzioni andrebbero mantenute durante l’allattamento.
    Per maggiori informazioni è indispensabile rivolgersi al proprio ginecologo di fiducia.

    Alcune informazioni sono reperibili nei siti di seguito consigliati:

    www.salute.gov.it/saluteDonna/nascita
    www.otispregnancy.org/hairtreatments

    Gli integratori alimentari sono definiti dalla normativa che li disciplina (Direttiva 2002/46/CE, attuata con il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169) come: “prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.

    Per una consapevole scelta dei prodotti, è opportuno ricordare che tutti gli integratori alimentari a base di piante sono precisamente regolamentati da specifiche norme, le quali prevedono che:

    • Devono essere regolarmente notificati al Ministero della Salute ai sensi dell’art.7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n.111 e successiva Circolare 18 luglio 2002 n.3 (G.U.n.188 del 12 agosto 2002) ed inclusi nel registro degli integratori alimentari consultabile sul sito web del Ministero della Salute; www.salute.gov.it/alimentiParticolariIntegratori)
    • Devono essere preparati esclusivamente in stabilimenti autorizzati dal Ministero della Salute alla produzione e al confezionamento di alimenti destinati ad una alimentazione particolare, di alimenti arricchiti e integratori alimentari; DECRETO 23 febbraio 2006 “Requisiti tecnici e criteri generali per l’abilitazione alla produzione e al confezionamento di integratori alimentari”;
    • Devono riportare in etichetta tutte le informazioni relative a piante o parti di esse utilizzate, eccipienti, alimenti composti, allergeni, stabilimento di produzione, apporto di nutrienti ed avvertenze in ottemperanza al D.L.vo 27 gennaio 1992, n.109 ed al Decreto Ministeriale 21 maggio 2004,n.169.

    Farmaderbe presta particolare cura ed attenzione alle problematiche inerenti le intolleranze alimentari, consapevole della loro sempre maggiore incidenza e della necessità di informazioni chiare ed esaustive in merito da parte dei clienti/consumatori.

    Tutti gli integratori alimentari riportano in etichetta l’elenco completo degli ingredienti e l’indicazione di tutti gli allergeni, in conformità e nel pieno rispetto delle disposizione legislative (D. Lg. 114/06). Per garantire una ulteriore tutela dei consumatori,la maggior parte delle referenze vengono inoltre sottoposte a specifici test alla fine di ogni lotto di produzione per confermare l’assenza di glutine e scongiurare qualsiasi possibilità di contaminazioni casuali. Una ulteriore garanzia di sicurezza. I prodotti testati e risultati privi di glutine sono caratterizzati da un bollino adesivo oppure dalla dicitura “senza glutine”.

    Rif. Normativo:
    Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.L16 è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 41/2009 del 20/01/2009 relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al Glutine.
    Il suddetto regolamento si applica ai prodotti alimentari e quindi anche agli integratori ed ai prodotti destinati ad un’alimentazione particolare.
    Per gli integratori che possono assicurare un contenuto in glutine non superiore a 20 ppm, sarà possibile vantare il claim “senza glutine”.
    Per i prodotti alimentari che invece utilizzano ingredienti degluteinizzati e non superano un livello massimo di 100 ppm di glutine, si potrà vantare il claim “con contenuto di glutine molto basso”. Questi claims devono essere apposti subito dopo la denominazione di vendita del prodotto.
    Chiaramente per l’applicazione di questo regolamento deve essere tenuto presente quanto dettato dalla direttiva 2000/13/CE che specifica” L’etichettatura e la pubblicità non devono trarre in errore il consumatore suggerendogli che il prodotto possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse identiche caratteristiche”.

    Farmaderbe svolge dei test specifici per la determinazione del glutine sui singoli lotti di produzione anche quando nessuno degli ingredienti viene considerato apportatore di glutine, per minimizzare il rischio di contaminazione casuale e garantire la massima tutela ai consumatori.
    L’elenco dei prodotti testati, in continuo aggiornamento è disponibile cliccando qui: file in aggiornamento .